Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati, anche per i volontari

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L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 (green pass) sono obbligatori nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Lo stabilisce il dl 127/2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021. L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato in luoghi lavorativi pubblici o privati, anche sulla base di contratti esterni.

In altre parole lo stagista, il consulente, l’esperto e il volontario sono tenuti al possesso e all’esibizione del green pass per accedere e svolgere la propria peculiare attività in luoghi pubblici e privati. Questo riferimento espresso ai volontari è sicuramente di estrema rilevanza, dato che, sino all’emanazione di questo dl, non sono mai stati citati nei provvedimenti emergenziali adottati in merito al green pass.

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