Caro energia: con "Aiuti ter" e "Aiuti quater", 220 milioni per il Terzo settore
I due fondi, gestiti dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prevedono sostegni anche per lo sport, i luoghi della cultura e la scuola
Con la conversione in legge del dl "Aiuti ter" (dl n. 144/2022, https://bit.ly/3VvCcnQ) grazie alla legge n.175 del 17 novembre 2022, e l'entrata in vigore del dl "Aiuti quater" (dl.18 novembre 2022, n. 176, https://bit.ly/3uc0xmQ), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il Governo ha adottato nuove misure a sostegno dei rincari sulle bollette dettati dalla crisi innescata dal conflitto tra Russia e Ucraina. Nello specifico, "Aiuti ter" prevede misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Aiuti quater" è invece finalizzato a sostenere il settore energetico e la finanza pubblica per le imprese e i professionisti.
A giovare di queste misure anche il Terzo Terzo settore, per il quale è anzitutto previsto un contributo straordinario in favore degli enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità (dl “Aiuti ter”, art. 8, comma 1) attraverso la costituzione di un fondo presso il Ministero dell’Economia e delle finanze.
Nello specifico, nel testo del dl n. 144/2022, come modificato in sede di conversione, il beneficio concerne gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri territoriali al Runts, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte alla relativa anagrafe e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Nel testo originario del dl. n. 144/2022 tale contributo era invece riconosciuto – nell’ambito dei soggetti che gestiscono i servizi citati – solo in favore degli enti iscritti Runts e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, mentre gli altri soggetti menzionati rientravano nell’ambito di applicazione del contributo previsto dal successivo comma 2 a prescindere dalla tipologia dei servizi svolti.
In sede di conversione è stato inoltre sostituito il termine “servizi sociali” con quello di “servizi socioassistenziali” (sempre svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti alle persone con disabilità).
La misura del contributo è determinata, nell’ambito di un limite di spesa pari a 170 milioni di euro per il 2022 (120 milioni stanziati con il dl “Aiuti ter” e altri 50 milioni con il dl “Aiuti quater”), in proporzione alla differenza tra l’incremento dei costi sostenuti per la fruizione dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022 e i costi sostenuti negli omologhi trimestri del 2021.
Per tutti gli enti iscritti al Runts, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al Runts e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe che svolgono attività diverse dalla gestione di servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità è previsto un diverso contributo straordinario (art. 8, comma 2 dl “Aiuti ter”). La misura del contributo è determinata, nell’ambito di un limite di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2022 (di cui 50 milioni stanziati con il dl “Aiuti ter” e altri 50 milioni con il dl “Aiuti quater”), in proporzione alla differenza tra l’incremento dei costi sostenuti nel 2022 per la fruizione di energia e di gas naturale e i costi sostenuti nel 2021. Il fondo relativo a questo secondo contributo è gestito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
I due contributi non sono cumulabili tra loro, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir. Tali contributi però sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (art. 8, comma 4 dl “Aiuti ter”).
Stabilite anche ulteriori norme per il riconoscimento e l’attuazione di tali contributi (sempre art. 8 dl “Aiuti ter”).
Già previsto nella stesura precedente del dl “Aiuti ter”, inoltre, lo stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2022 per l’erogazione di contributi a fondo perduto da destinare alle associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine (art. 7 dl “Aiuti ter”).
Le modalità e i termini di presentazione delle richieste saranno successivamente individuati con decreto ministeriale.
Inoltre, per fronteggiare l’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura, l’art. 11 del dl. “Aiuti ter” – sostanzialmente immodificato dalla legge di conversione – stanzia 40 milioni di euro per l’anno 2022 le cui modalità di ripartizione e assegnazione saranno individuate con successivo decreto del Ministro della cultura.
Infine, è incrementato di 30 milioni di euro il Fondo per le scuole paritarie (art. 13 dl “Aiuti ter”).